venerdì 27 marzo 2015

Principio di Sussidarietà

Il Principio di Sussidiarietà

Il Principio di sussidiarietà rappresenta il principio più importante della politica sociale in quanto focalizza l’attenzione del sistema comunitario dove le competenze sono condivise tra gli stati membri e la comunità stessa e vige tra di essi il principio di sussidiarietà  esso garantisce che  l’azione si svolga al livello più appropriato nei settori in cui le competenze sono condivise tra gli stati membri  e l’ Unione,  e l’Unione interviene  solo se il suo intervento risulta realmente più efficace rispetto a quello degli stati membri presi singolarmente.
Il temine sussidiarietà è stato ripreso e ricodificato dalla dottrina sociale della chiesa la quale se ne è servita per definire i rapporti tra stato e società, ma questo termine sussidiarietà ha avuto una grande evoluzione all’interno della chiesa a partire dalla:
-          I Enciclica Rerum Novarum 1891 di Papa Leone XIII  dove il termine sussidarietà era legato alla solidarietà e dove i diritti degli individui non erano altro che un effetto riflesso di un autolimitazione dello stato in quanto titolare di una sovranità originaria;
-          II Enciclica Quadrigesima di Pio XI 1931 dove il suo obiettivo era quello di contrastare la concezione individualista e liberista del capitalismo poco attento ai doveri di solidarietà nei confronti dei più poveri ed in questa enciclica la sussidiarietà rappresenta il riconoscimento alla persona umana di autonomia che non può essere annullata dalle istituzioni pubbliche alle quali compete il compito  di aiutare il singolo e la comunità a lui più vicina quando questi non sono in grado di autoregolarsi e gestirsi da soli, lo stato e le altre istituzioni devono assumere una funzione propulsiva di aiuto;
-          Enciclica Pace in Terris di Giovanni XXIII 1963 questa enciclica fa un passo avanti per ciò che concerne il termine sussidiarietà in quanto  estende questo principio nell’ambito delle relazioni internazionali e dice che i poteri della comunità mondiale senza sostituirsi a quello dello stato devono  contribuire alla realizzazione del bene comune universale affrontando e risolvendo i problemi a contenuto economico, sociale, politico e culturale;
-          Enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II qui ritorna la questione del principio di solidarietà che deve essere sempre coniugato con quello di sussidiarietà, viene applicato il principio del welfare state individuando che le degenerazioni di quest’ultimo sono dovute proprie al mancato rispetto del principio di sussidiarietà, infatti fine anni 70/80 il welfare state  cade in una profonda crisi e il principio di sussidiarietà viene messo da parte e viene ripreso solo nel momento in cui viene lanciata la dinamica dell’Unione Europea in particolare all’inizio degli anni 80 quando fu costituito l’ATTO UNICO EUROPEO dove fu necessario riprendere il principio di sussidiarietà per le famiglie e le attività del 3° settore in particolare essa viene inserita nel trattato sull’Unione Europea 1992 trattato di Maastricht dove i motivi furono: la pressione fatta dal regno unito timoroso della sovranità nazionale da parte dell’Unione Europea; per l’insistenza dei Lander Tedeschi i preoccupati di definire le proprie prerogative nei confronti  poteri regionali di fronte ad un Unione Europea che tendeva ad assorbire non solo le competenze degli stati ma anche quelle devolute alle regioni infatti art. 3B dice .” nei settori che non sono di sua competenza la comunità interviene secondo il principio di sussidiarietà soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi  dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli stati membri e possono  essere realizzati meglio a livello comunitario”.
La sussidiarietà europea ha 2 funzioni:
1-      Funzione promozionale che obbliga la comunità, lo stato, le regioni, comune e chiesa ad aiutare le articolazioni sottostanti per metterle in condizione di sostenere i singoli cittadini nello sviluppo di una vita degna dell’uomo;
2-      Funzione protettiva proibisce  alle istituzioni di intervenire nell’ambito di vita e di azione dell’articolazioni sottostanti se esse sono nella condizione di autoregolamentarsi.
Una società giusta deve soddisfare sia la dimensione protettiva che promozionale.
La sussidiarietà può essere definita come il principio regolatore delle competenze comunitarie che funzionano quando le articolazioni sottostanti non riescono a far fronte agli impegni che la situazione richiede, il principio vuole che lo stato  cerchi  anche di ottimizzare le risorse dei soggetti minori.


Abbiamo 2 tipi di sussidiarietà:
1-      Sussidiarietà verticale applicabile a quelle materie in cui esiste una legislazione concorrente che si riferisce ad un attore(istituzioni) che ha una posizione sovraordinata nei confronti di altri attori e sperimenta una mobilità di risposta ai bisogni lasciando agli enti minori le competenze necessarie.
2-      Sussidiarietà orizzontale  si riferisce ad attori che non hanno relazioni gerarchiche tra loro e mira ad inserire all’interno del sistema pubblico tutti gli organismi che operano efficacemente sul territorio, in tale contesto i varia attori devono essere sussidiari tra loro cioè devono creare forme di coordinamento sociale. Nella dimensione orizzontale pone lo stato sullo stesso piano degli altri attori sociali.
La sussidiarietà dell’Unione Europea è un principio flessibile cioè consente si ampliare le azioni comunitarie quando lo richiedono le circostanze e per ridimensionarle quando esse non appaiono più giustificate, l’intervento della comunità si giustifica in 3 casi:
1-      quando si è in presenza di aspetti trasnazionali (al di sopra delle nazioni)
2-      quando le azioni dei singoli stati  sarebbe in contrasto con le prescrizioni del trattato

3-      quando l’azione comunitaria produce un valore aggiunto rispetto alle misure nazionali.

R.M.

Nessun commento:

Posta un commento