venerdì 27 marzo 2015

Legislazione Sociale

l’integrazione socio-sanitaria tra enti locali e ASL

La regione campania con la delibera 6467 del 31.12.02 iniziò a fare chiarezza nel tema dell’aiuto alla persona.
I soggetti che vengono chiamati ad operare sono gli enti locali e le aziende sanitarie locali e due sono i provvedimenti legislativi il Dlgs 229/99 e la legge 328//00, completati da altri due atti DPCM 14.02.01 e DPCM 29.11.01 che si servono del Programma di Attività Territoriale e del Piano di Zona.
Le linee guida e la legge regionale permise ad ASL e comuni, rappresentati nei coordinamenti ist. Di redigere una programmazione socio-sanitaria che doveva ovviamente rispettare la legge regionale e le linee guida.
La programmazione inoltre doveva tenere presente le prestazioni definite livelli essenziali di assistenza e cioè le prestazioni domiciliari, socio-riabilitative in strutture semi residenziali per disabili, anche quelli privi di sostegno familiare o malati di mente, di recupero anziani, prestazioni di cura per le fasi di lunga assistenza residenziale per affetti di AIDS.
Il concetto di integrazione socio-sanitaria viene ad essere esplicato prima nel Dlgs 229/99, che appunto definisce l’integrazione socio-sanitaria come le attività atte a soddisfare mediante percorsi assistenziali, bisogni di salute della persona che richiedono prestazioni sanitarie; e poi con la legge 328/00, che fa una differenziazione tra:
-          prestazioni sanitarie di rilevanza sociale, cioè attività finalizzate alla promozione della salute,alla prevenzione,individuazione e rimozione, esse sono di competenza delle aziende sanitarie locali e a carico delle stesse, vengono inserite in progetti personalizzati e sono erogati in regime ambulatoriale,domiciliare o strutture residenziali o semi-residenziali;
-           le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno con problemi di disabilità. Sono di competenza dei comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale. Le prestazioni sono prestate con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
Qui la linea di demarcazione si fa meno distinguibile poiché c’è un’elevata integrazione e quindi il DPCM 14.02.01 “atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” fissa i criteri di finanziamento da caricare alle ASL o Comuni, in questo caso ne stabilisce la titolarità alle ASL e la competenza finanziaria viene affidata sia al fondo assistenziale che sanitario.
- le prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria caratterizzate da una particolare rilevanza sanitaria aree materno-infantile,anziani,handicap ecc.. esse sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, vengono erogate in regime ambulatoriale domiciliare o in strutture residenziali o semi-residenziali (riguardanti funzioni psico-fisiche,fasi estensive di lunga assistenza).
Le prestazioni caratterizzate da fase intensive, cioè di breve durata e definita,corrisponde la piena attribuzione degli oneri al comparto sanitario, nella fase estensiva di medio o prolungato periodo intervengono finanziariamente la sanità e l’assistenza, nella fase di lunga assistenza sarà l’assistenza a sopporta gran parte degli oneri.
Si pone dunque l’interrogativo nel caso della prestazioni nelle quali non si possono scindere le componenti assistenziali e sanitarie, di chi decide quali prestazioni erogare, appunto ne risponde il DPCM 29.11.01, che definisce i livelli essenziali di assistenza con riferimento all'integrazione socio-sanitaria, sono dunque di competenza delle ASL, accanto a quelle sanitarie, anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale.
Ai provvedimenti legislativi nazionali, Dlgs 229/00 legge 328/00, DPCM 24.02.01 e DPCM 29.11.01 si aggiunge l’art 3 della legge 229/99 che sancisce che le regioni disciplinano le modalità e i criteri mediante i quali i comuni e le aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, individuando gli strumento e gli atti.
I vari provvedimenti delineano alcuni passaggi importanti, innanzitutto nel distretto sanitario dovranno agire in piena integrazione sia il programma delle attività territoriali (definire i bisogni primari) che il piano di zona (definire le strategie di risposta).
I distretti sanitari   devono definire il programma di integrazione nel programma delle attività territoriali che verrà presentato ai sindaci dei comuni del coordinamento ist. Per un parere sulla parte sanitaria; mentre i piani di zona dovranno definire il loro programma di integrazione che dovrà essere approvato con accordo di programma sottoscritto dal direttore generale dell’ASL.
Per dare forza e legittimità è opportuno che si crei:
-          una integrazione istituzionale e quindi attivare gli strumenti previsti dal decreto legislativo 267/00, creare cioè forme associative quali, Convenzioni,Consorzi, Aziende,Unioni, nelle quali si auspica anche la presenza di ASL relativamente ai servizi socio-sanitari;
-          una integrazione gestionale, l’apporto di organismi unitari che insieme ad altri enti, sono in grado di rilevare i bisogni, promuovere la formazione,monitorare gli interventi, valutare l’efficacia e l’efficienza;
     -          una integrazione finanziaria.

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