venerdì 27 marzo 2015

Legislazione Sociale

le forme di governo del piano di zona sociale

Tutta la complessa architettura del Piano deve essere governata con strumenti che garantiscono la corretta attuazione e gestione, che riguardano sia le modalità di associarsi,che le diverse forme di gestione dei servizi.

Le forme associative

Le linee guida regionali indicano 3 possibilità, che sono disciplinate nel Dlgs 267/00, testo unico sugli enti locali, e agli art 30,31,32 ci parla appunto del:
convenzione,stipulato tra gli enti locali ha funzioni determinate, prevede inoltre la possibilità di costituire uffici comuni ai quali vengono affidati funzioni pubbliche al posto degli enti che sottoscrivono.
La convenzione deve essere approvata con delibera di ciascuno organo consiliare e avere le finalità dell’intesa, i servizi,le funzioni e l’amministrazione capofila alla quale affidare il coordinamento delle attività.
Trattandosi dei Piani di Zona bisogna comprendere chi può partecipare alla convenzione, appunto l’art stabilisce che possono farlo comuni,province,città metropolitane,comunità montane e unioni di comuni, però questa definiscine sembra tagliare fuori le aziende sanitarie.
La cassazione stabilì nel 1996 che l’ASL, pur diventando un entità aziendale strumentale della regione, può operare localmente, pertanto si può fare appunto una distinzione tra gli enti locali: enti locali territoriale, ovvero comuni,province ecc.. ed enti locali istituzionali, quali le ASL, dotate di natura giuridica pubblica e competenza locale.
La convenzione ha il compito di individuare i criteri per selezionare l’ente capofila, la durata dell’accordo, la definizione delle forme di consultazione,le dotazioni di risorse umane e strumentali,la definizione dei rapporti finanziari, le funzioni del comune capofila, del coordinamento ist, e dell’ufficio di piano nonché le regole di un eventuale recesso dei soggetti che sottoscrivono.
Il consorzio è un modello + strutturato disciplinato dall’art 31 e prevede la gestione associata di 1 o + servizi e l’esercizio associato di funzioni.
Il consorzio si forma nel momento in cui si approva la convenzione che definisce le modalità e le competenze degli organi consortili, lo statuto invece è lo strumento utile per dotare il consorzio di una potestà di darsi regole del proprio assetto strutturale.
Gli organi del consorzio sono, il consiglio di amministrazione, l’organo dei revisori e l’assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco.
Possono partecipare al consorzio, gli enti locali, gli enti pubblici (ASL) e la sua costituzione esige un iter particolare ovvero, bisogna procedere prima con la stesura dello statuto farlo approvare,definire la convenzione e approvarla e stipulare la costituzione per atto pubblico dinanzi al notaio.
L’unione di comuni disciplinato dall’art 32 viene definito l’insieme di enti costituiti da + comuni allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni congiuntamente.

Le forme di gestione dei servizi

Le forme di gestione dei servizi sono 2 e possono essere realizzate dagli enti raggruppatatisi in forme associate sia in economia che in concessione a terzi:
in economia è il caso dei servizi di limitate dimensioni, occorre l’intervento dell’ente titolare del servizio, attraverso alcuni strumenti nel rispetto dello statuto e dei regolamenti.
In concessione a terzi è il caso di servizi che per la loro complessità o per ragioni economiche,l’ente locale, deicide di affidarli a terzi che possono riguardare si organismi interni all'ente stesso che esterni.
Quelli che appartengono all’ente sono:
-          istituzione art 114 Dlgs 267/00 non ha alcuna autonomia giuridica, né uno statuto, ma risponde in tutto, determina le finalità approva atti fondamentali, esercita vigilanza e verifica dei risultati. A governa l’istituzione c’è il consiglio di amministrazione, un presidente e un direttore, esso è però espressione di un solo ente. Nel caso del piano di zona si determinano continui atti di delega con specifici apporti di risorse e quindi per evitare problemi tra i soggetti associati si richiede un’apposita convenzione.
-          Azienda speciale regolata dall art 114 che ha personalità giuridica, autonomia statuaria e organizzativa a differenza dell’istituzione.
-          Società per azioni o di capitali è un organismo a capitale pubblico costituito dagli enti titolari del servizio con la partecipazione di altri soggetti. Si tratta di una forma di gestione che assicura la maggiore autonomia imprenditoriale e getionale.
Gli enti nell'attuazione di un servizio sociale hanno diverse possibilità di scelta dello strumenti di gestione.
L’affidamento del servizio a soggetti del terzo settore è disciplinato dal DPCM 14.03.01 ma già nel 1991 il legislatore aveva posto l’attenzione su 2 entità del terzo settore, il volontariato e la cooperazione sociale, aveva infatti approvato la legge 266/91 e 381/91 che disciplinavano il non-profit, si aggiungerà + tardi 383/00 che regolava le attività delle associazioni di promozione sociale e terzo settore.
Con la 328 si aggiunge il riconoscimento del ruolo, della rilevanza economica e sociale dei soggetti del terzo settore, quest ultimo partecipa alla programmazione, progettazione del sistema integrato dei servizi sociali e vengono incentivati mediante sistemi di affidamento dei servizi.
Possiamo quindi dedurre che l’assenza di fini lucri e eventuali profitti reinvestiti nelle stesse attività da modo di convivenza con un attività di impresa volta a perseguire i fini di solidarietà.
La 328/00 rinvia una serie di regole e indirizzi da rispettare, infatti la regione campania con la delibera 1079/02 ha delineato alcuni punti fermi a cui i comuni devono attenersi nella selezione dei terzi soggetti, anzitutto conta la competenza e l’esperienza ma anche l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’acquisizione e l’affidamento dei servizi sono regolate da alcune disposizioni legislative:
l’evidenza pubblica è disciplinata dal Dlgs 163/06 che recepisce alcune direttive comunitarie in materia di appalti e affidamenti pubblici di servizi esse si applicano se l’importo previsto per l’attuazione,supera i 211000 euro; il decreto contempla le procedure aperte nelle quali ogni impresa presenta l’offerta, le procedure ristrette alle quali  partecipano solo le imprese invitate, il dialogo competitivo nel quale l’appaltante avvia un dialogo con i candidati, le procedure negoziate nelle quali l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese e negozia i termini di contratto in qst ultimo caso il dpr 384/01 disciplina le modalità delle spese per acquisire beni o servizi da parte dello stato, tuttavia le soglie finanziare possono essere applicate anche a enti non statali come i comuni.
I comuni tramite regolamenti disciplinano i rapporti con i fornitori iscritti in un elenco e disposti a offrire quei servizi richiesti secondo le condizioni concordate.

L’accreditamento e l’autorizzazione

L’accreditamento è una modalità recente nella scelta del soggetto a cui affidare un servizio, esso avviene ssu base di alcuni requisiti e accredita i soggetti che sono in grado di corrispondervi.
L’accreditamento è un istituto preso in prestito dal sistema sanitario che cn il Dlgs229/99 ne aveva disciplinato per i servizi e le strutture sanitarie, ma esse vengono estese con il DPCM 14.02.01 alle strutture e prestazioni socio-sanitarie.
Accreditamento sanitario è rilasciato dalla regione nel rispetto della qualifica specifica, delle funzionalità e della verifica dei risultati, nonché del coinvolgimento degli operatori professionali.
Tuttavia l’accreditamento si differenzia dall’autorizzazione, poiché quest ultima rappresenta il primo livello per l’esercizio delle attività sanitarie e cerca di assicurare standard minimi,qualità delle prestazioni,evitare abusi di attività, cioè consente al soggetto di realizzare una struttura o esercitare un’attività e mettersi sul mercato, mentre l’accreditamento è + selettivo.
Con la 328 e la legge regionale l’autorizzazione e l’accreditamento vengono previsti anche per i servizi sociali, in pratica lo stato garantisce i requisiti mini, poi le regioni definisce i criteri.
Infatti la regione definisce:
-          i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento;
-          istituzione di registri dei soggetti autorizzati;
-          la definizione dei requisiti di qualità;
-          la definizione dei criteri per la concessione dei titoli
-          la definizione dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti;
-          la predisposizione del finanziamento;
-          la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni devono corrispondere ai soggetti;

Ricorso a figure professionali esterne

Per programmare e realizzare un piano di zona presuppone l’esigenza di avvalersi di risorse professionali riguardanti sia incarichi di consulenza che collaborazione a progetto.
Per gli incarichi di consulenza il Dlgs 165/01 recita che le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi ad esperti con competenze determinando la durata il luogo e l’oggetto della collaborazione.
Mentre per i collaboratori a progetto scatta la coordinazione e la continuità, infatti il Dlgs 165/01 e 267/03 la collaborazione avviene quando l’ente per la realizzazione di un’attività ha bisogno di una prestazione esterna.

Legge regionale

Anche per quanto riguardano le disposizioni regionali possiamo ricondurre l’impianto a due elementi:
elemento oggettivo: per dare soluzione al mondo del disagio, non ci sono prestazioni assistenziali ma un vero e proprio sistema di servizi e interventi integrati che sono rivolti a tutti.
L’obiettivo del benessere sociale, le risposte ai bisogni attraverso un sistema di protezione a rete, consacra una concezione di welfare delle corresponsabilità, perché viene sorretto da diverse titolarità, ma viene riconosciuta sempre una priorità nei confronti dei bisogni + gravi.
Il cittadino non è visto solo come utente e la sua famiglia è vista anche come un importante risorsa, e il primo anello della rete di sostegno al bisogno, infatti nella programmazione viene promossa la partecipazione attiva, i livelli essenziali di prestazione, la formazione di ogni forma associativa e in + si dà la possibilità di connettere le politiche sociali con quelle dello sviluppo.
Questo può avvenire attraverso il Piano di zona,accordi di programma,convenzioni e forme di accreditamento, gli operatori a dovranno individuare le problematiche e affrontarle,, intervenire sulla base della metodologia di lavoro per progetti, delle priorità politiche e gli cittadini e le loro famiglie dovranno contribuire alle spese per il loro funzionamento sulla base dei criteri prefissati.
Elemento soggettivo: enti locali,comuni, province, regioni e stato, secondo il principio di sussidarietà verticale in base al quale le responsabilità pubbliche devono incombere sulle autorità più vicine ai cittadini e quindi il Comune gode, grazie anche a una evoluzione istituzionale avutasi con la legge 142/90, di una notevole flessibilità, infatti le convenzioni,consorzi e unione di comuni gli permettono di attraversare processi di auto-organizzazione differenziati nei vari territori.
La regione invece, programma, coordina e indirizza gli interventi sociali e controlla e verifica la loro attuazione, mentre lo stato adotta definisce i requisiti minimi strutturali.
Importante è anche il ruolo svolto dalla comunità locale, attraverso organismi di rappresentanza,rete anche informale, formazioni sociali come il volontariato e il terzo settore.
La legge regionale ci fa capire che il rapporto tra pubblico e privato va in direzione di una partnership che non si ferma alla collaborazione di una compravendita di servizi, ma diventa concertazione continua.
Uno strumento valutativo in grado di promuovere, assieme agli strumenti di programmazione e gestione,processi di analisi e di ri-orientamento e miglioramento è senz altro il bilancio sociale delle attività.
Esso viene definito su più livelli: il bilancio della vita interna dell’organizzazione o dell’ente, e quello delle all'esterno.
Il bilancio sociale dà modo di rendere valutazioni di altri obiettivi come quello ad es. di come dare forme di occupazione dignitoso e legale a soggetti + svantaggiati, a differenza del bilancio economico che si rifà al profitto. 

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