venerdì 27 marzo 2015

Legislazione Sociale

la legge regionale per la dignità e la cittadinanza sociale

La regione campani  ha varato una propria legge sui servizi sociali N° 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” che ambisce a raggiungere l’opinione pubblica ai diversi livelli di giudiziose ed espressione.
Pur potendo la Regione Campania ribaltare la normativa statale,c’è stata la scelta unanime per assumere la 328/0 come modello di fondo.
11/07 si divide in 9 titoli e 59 art: TITOLO 1 vengono enunciati i principi generali e le finalità del sistema integrato di servizi con criteri di universalità, dove si sancisce priorità ai casi + estremi.
La legge individua i soggetti titolari del diritto ad erogare le prestazioni,indica le diverse tipologie di servizi e gli strumenti utili per la programmazione,ovvero la ripartizione in ambiti territoriali,il piano sociale regionale e il piano di zona;
TITOLO 2 indica i sogg. del sistema integrato di servizi, differenziandoli in pubblici e privati, alla regione vengono affidate funzioni di programmazione,coordinamento e indirizzo alle politiche sociali, alle province (gli stessi enunciati dalla 328) vengono affidati compiti quali la ricognizione dei bisogni in un ambito territoriale,l’attivazione di un sistema informativo, ai comuni, nel rispetto del principio di sussidarietà, si conferma la realizzazione del sistema integrato.
Inoltre la legge istituisce il Coordinamento istituzionale come motore del Piano di Zona,mentre la Consulta regionale delle autonomie locali esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sui problemi di attualità.
Negli art successivi vengono definiti gli organismi del terzo settore che operano nella programmazione e gestione di servizi sociali,e viene riconosciuta funzione sociale sia agli organismi che operano in maniera informale (famiglie ecc..) sia ai soggetti privati a scopo di lucro.
TITOLO 3 disciplina gli strumenti di programmazione,coordinamento e attuazione delle politiche sociali. I piani di zona dovranno realizzare, sulla base delle indicazioni della regione, attività sociali e socio-sanitarie ritenute utili e per la loro attuazione viene disciplinato l’Ufficio di Piano che esegue le decisioni del Coordinamento istituzionale.
Il segretariato sociale viene ad essere istituito, per agevolare l’accesso ai servizi e fornire le informazioni, connesso c’è la porta unitaria di accesso, che filtra, orienta e trasmette infatti in relazione a questi organismi negli ultimi articoli viene previsto il Sistema Informativo (banca dati allestita dai comuni, dei bisogni e servizi attivati) e la Carta dei Servizi (indica le prestazioni offerte).
TITOLO 4 vengono specificate le aree di intervento, dalla responsabilità familiare alle misure di contrasto delle dipendenze, dalle politiche a favore degli anziani agli interventi per i disabili ecc…
TITOLO 5 riservato all'integrazione socio-sanitaria e vengono definiti  i principi che riconducono ad unità gli interventi di natura sociale e sanitaria per soddisfare i bisogni.
TITOLO 6 regola la partecipazione al sistema di servizi istituendo un apposito albo comprendendo anche chi non vi può partecipare ad es associazioni di volontariato, in + il piano sociale regionale definisce i sistemi di valutazione relativi ai risultati conseguiti.
TITOLO 7 disciplina gli strumenti di garanzia e controllo del sistema integrato di servizi, si disciplina da un lato una vera e propria azione sostitutiva nei confronti degli enti che non adempiano ai doveri, dall'altro viene istituito l’Ufficio di tutela degli utenti che solleciterà, in caso di reclamo,gli erogatori delle prestazioni.
TITOLO 8 regola le modalità di utilizzo delle risorse, Fondo sociale regionale, che ricopre i livelli essenziali di assistenza sociale previste a livello locale e accanto verranno inseriti i fondi dei singoli comuni.
TITOLO 9 riguarda le abrogazioni di norme precedenti e la cessazione degli effetti all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione.

Le conferme della 328/00 vengono confermati i punti centrali della 328,infatti la legge 11/07 conferma: il carattere dell’universalismo selettivo, cioè gli interventi sono destinati a tutti ma si stabiliscono priorità alle fasce + deboli riporta il concetto di persona; la tutela della famiglia, che assume un ruolo di protagonista nella formazione e cura della persona, con relazioni di mutuo-aiuto e associazionismo; il concetto di Welfare locale che conferma il decentramento previsto dal Dlgs 112/98 che ripartisce tra Regione (programmazione),Provincia (accompagnamento) e Comuni (titolarità dei servizi) le diverse funzioni, ma viene inserito anche il terzo settore e il privato sociale e si parla di corresponsabilità intrecciando,appunto la responsabilità istituzionale con quella comunitaria; la protezione sociale che supera la concezione assistenzialistica e guadagna la scena il concetto di rete che diventa un modello nel quale si fondano i principi di coordinamento,integrazione,concertazione e cooperazione, quindi si parla di reti di servizi, reti di soggetti,reti di responsabilità; il metodo di sistema che si basa su un insieme di interventi che utilizzano una metodologia nuova che parte dalla rilevazione dei bisogni,riconosca la operatività delle risposte e verifichi la qualità dei risultati, infatti i comuni costituiscono coordinamento integrazione con i servizi sanitari,dell’istruzione delle politiche del lavoro ec..e istituiscono un sistema unitario di servizi dove la programmazione e la gestione diviene una rete unitaria. Altra novità della legge da inserire nel metodo di sistema è il monitoraggio; l’occupazione che si rafforzerà camminando di pari passo con il miglioramento delle condizioni di vita e la formazioni di nuovi professioni (operatori geriatrici,assistenti sociali,mediatori familiari,ecc) che affiancheranno le amministrazioni pubbliche; il fondo sociale regionale unico che viene istituito con la sanità, accanto alle risorse ordinarie degli enti,che mirerà ad azioni quali contrasto alla povertà,misure contro le dipendenze,sostegno ai minori ecc..; il piano di zona sociale che si configura come piano regolatore de servizi sociali all'interno del quale i comuni coi distretti sanitari, rilevano i bisogni e ne danno risposta, individuerà le metodologie e le strategie per avviare l’integrazione.

I rafforzamenti la legge regionale specifica alcuni aspetti strutturali: il coordinamento istituzionale che rappresenta un ruolo centrale d un Piano di Zona, svolge la funzione di decidere su tutta la programmazione ed è costituito da i sindaci dei Comuni e il presidente provinciale, adotta il piano di zona,definisce i rapporti tra i soggetti,istituisce l’Ufficio di piano,approva i regolamenti e verifica la qualità. Viene dunque integrato con la presenza del Direttore generale dell’ASL; l’ufficio di piano che esegue le decisioni del coordinamento, acquisisce ora funzioni + gestionali,cioè supporto al coordinamento e ai gruppi di lavoro, segreteria,amministrazioni,gestione finanza,programmazione e gestione delle attività formative, programmazione e coordinamento delle attività integrate,monitoraggio,valutazione dei servizi ecc..; il sistema informativo sociale che viene richiesto a ogni ambito territoriale, infatti è finalizzato ad avvicinare i cittadini agli interventi e i servizi per specificare gli obiettivi informativi, i target,i canali di comunicazione,i soggetti, le risorse finanziarie,i criteri di riferimento per la selezione dei progetti ecc..; la carta dei servizi ha lo scopo di fornire ai cittadini-utenti, un’informazione completa dei servizi offerti sul territorio e quindi si specifica la natura dei servizi,i livelli essenziali,gli strumenti di tutela, le azioni di miglioramento della qualità ecc.. i comuni devono infatti garantire l’adozione della carta servizi e devono farlo con tutti gli altri enti aderenti ad un accordo di programma per la presentazione del piano; la porta unitaria di accesso riguarda lo strumento responsabile dell’erogazione e quindi gli uffici di cittadinanza sociale, per la diffusione dell informazioni, gli uffici di segretariato sociale per l’erogazione dei servizi di ascolto e il rilevamento attraverso le antenne sociali delle difficoltà maggiori presenti sul territorio, viene infine istituita una Unità di valutazione integrata socio-sanitaria,gestita assieme alle ASL con il compito di valutare i casi e inviarli alla rete dei servizi .
La valorizzazione dei profili professionali, il rafforzamento di un sistema di regole, la garanzia di trasparenza e il rispetto della qualità, costituiranno una frontiera più avanzata di interpretazione della legge 328/00.     

Le innovazioni: la legge regionale prevede delle innovazioni: si inizia a colmare il dislivello tra sistema sanitario e sociale per assicurare servizi che non siano solo riparativi, ma che svolgono anche una funzione di protezione, in sostanza affermare il diritto soggettivo a beneficiare di alcune prestazioni. La legge inchioda la regione e gli enti locali a garantire entro 2 anni la copertura finanziaria dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale. Un balzo in avanti rispetto alla 328/00 riguarda il limite delle risorse economiche e la necessità di subordinare l’erogazione dei servizi,anche quelli essenziali, alla disponibilità delle risorse finanziarie. Nasce dunque il diritto esigibile a ottenere prestazioni,purchè siano ben indicate le cifre finanziarie.

Altra novità riguarda la creazione di una governance di sistema nelle integrazioni, sia a livello locale che regionale, infatti si parla di un sistema di relazioni ricondotte alla progettazione,definizione, approvazione dei diversi interventi sociali e socio-sanitari, che vengono prese a pari titolo senza forma gerarchica (a differenza del concetto di government). Quindi si opta per un’integrazione orizzontale caratterizzata da un organo politico di governo (il coordinamento ist.), un territorio, un supporto tecnico (ufficio di piano), regole di governance, il ruolo della comunità e le risorse umane e finanziarie.
A rafforzare la partecipazione di tutti, la legge interviene con 2 punti, l’Ufficio di tutela (assicura il rispetto delle regole) e il Commissario ad acta (interviene in sostituzione di quegli enti locali che sono inadempienti).
La legge regionale da ampio spazio al terzo settore nella fase di programmazione ed attuazione degli interventi, infatti viene istituita la consulta regionale del terzo settore per avviare qualsiasi provvedimento di attuazione della legge stessa ed infine l’istituzione di un albo regionale.
Tuttavia non ha senso la progettazione se non vi è un sistema di valutazione e verifica, quindi nella legge viene contemplato il monitoraggio e viene valutato l’efficacia dei percorsi e l’impatto sulla popolazione.
Per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria la nuova legge sostiene che i comuni,responsabili delle azioni sociali e alle ASL,degli interventi sanitari,sono uffici comuni (porta unica di accesso) e attraverso la diagnosi dei singoli casi e la progettazione,giungono alla soluzione dei problemi dei cittadini.
Altro tema importante affrontato dalla nuova legge riguarda quello delle pari opportunità che rileva ancora oggi contraddizione, pertanto ogni ambito dovrà assicurare il rispetto delle pari opportunità in tutte le aree d’intervento.
Il documento strategico regionale per la politica di coesione sociale 2007-2013 approvato dalla giunta regionale della Campania e i conseguenti Programmi Operativi contendono alcuni punti basilari alle indicazioni dell’unione europea:
-          viene creato il piano regionale per ricondurre ad un interazione e unitarietà dell’azione svolta;
-          si definisce un programma di sviluppo della regione che farà perno sull'integrazione dei vari strumenti di programmazione unificati in un unico ambito territoriale.

R.M.
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